Art. 2.
(Semplificazione delle procedure per la prescrizione dei farmaci contenenti i princìpi attivi della pianta «cannabis indica»).

      1. All'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivanti dalla pianta "cannabis indica", accompagnate

 

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da dichiarazione sottoscritta da un medico, che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati».

      2. All'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti variazioni:

          a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivanti dalla pianta "cannabis indica", indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), sono compilate in duplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. La prescrizione di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivanti dalla pianta "cannabis indica", indicata nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio e del numero di telefono professionali del medico chirurgo da cui è rilasciata»;

          c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

      «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari».

      3. All'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      «8-bis. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti le sostanze indicate nella tabella I, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) »;

          c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro».